STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: “Cinofilia Varese – Associazione Sportiva Dilettantistica”, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
L’Associazione ha sede in Comune di Varese (VA), via C. Sonzini n. 7, si ispira ai principi del libero associazionismo, non ha fini di lucro, non ha indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero, con delibere del Consiglio Direttivo potranno essere istituite diverse sedi operative e/o potrà essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

L’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, è affiliata al C.S.E.N – Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI [D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002]; Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP [Prot. N° 496 del 31/10/2012]; Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 – A (101) del 29-02-1992]; Ente Nazionale di Promozione Sociale [iscrizione n° 77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Legge 7-12-2000 n.383] ed è iscritto all’Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale; Ente dotato di personalità giuridica [Pref. Roma 856/2012]; Ente conforme alla norma ISO 9001 :2008 [Certificato n° 28746/13/S].

Art. 2 – Finalità e scopi
L’Associazione si propone di perseguire, a favore dei propri associati e della collettività, lo sviluppo e la diffusione di discipline cinofilo-sportive dilettantistiche, sia a fini agonistici che a fini non agonistici e ricreativi, in adempimento delle delibere degli organi sociali, unitamente alla divulgazione di una corretta cultura cinofila e alla promozione e all’affermazione dei valori etici e

morali della cultura della cittadinanza attiva nello sport effettuato anche insieme al cane, promuovendo altresì i rapporti interpersonali tra i soci.

Nel perseguire tali fini istituzionali, l’Associazione si propone lo svolgimento, in proprio e in collaborazione sinergica con istituzioni pubbliche e private, delle seguenti attività:

– Promozione, sviluppo, programmazione, organizzazione, realizzazione di attività sportive e cino-sportive dilettantistiche, in tutte le forme e manifestazioni, propedeutiche alla corretta preparazione e allenamento del cane e del suo conduttore (es. agility, obedience ecc.):

– Promozione dell’attività didattica di ordine culturale e tecnico-formativo nell’ambito della cinofilia e delle discipline cinofilo-sportive (es. organizzazione di corsi dì educazione di base e avanzati per i proprietari di cani; organizzazione di e partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, stage per la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento di operatori ed educatori cinofili; altre attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa ecc.).

– Promozione della diffusione della cultura cinofila (es. sensibilizzazione sul corretto rapporto cane- padrone) e cino-tecnica e della conoscenza delle discipline cinofile e cino-sportive (es. ideazione, progettazione, organizzazione di e partecipazione a: manifestazioni, convegni, eventi e simili, competizioni, gare, concorsi e ogni altra attività sportiva promozionale, a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale).

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, l’Associazione potrà provvedere a:

– offrire, ai propri associati, strutture adatte e personale qualificato ad istruirli nell’apprendimento (avvio, aggiornamento, perfezionamento) della cultura cinofila e delle discipline cinofilo-sportive;

– svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria di impianti e attrezzature, propri o di terzi, abilitati e adibiti alla pratica delle attività

cino-sportive;

– organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse specialità cinofilo-sportive:

– promuovere l’aggregazione tra i soci e le altre realtà legate alla cinofilia e alle discipline cinofile e/o cino-sportive in ambito nazionale e internazionale.

L’Associazione, inoltre, può:

– esercitare, in modo meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento:

– organizzare, in via sussidiaria e a scopo di autofinanziamento, servizi di supporto logistico e organizzativo a favore degli associati e di altri operatori sportivi:

– svolgere, nei confronti dei propri associati, tutti quei servizi strettamente complementari quali la somministrazione di alimenti e bevande (es. punto di ristoro presso la sede), la gestione di uno spaccio di materiale sportivo-promozionale presso le sede delle proprie attività, l’organizzazione di attività ricreative e ricettive, un servizio di asilo/pensione e per il recupero psico-fisico anche tramite permanenza in struttura idonea al ricovero per cani e/o altri animali d’affezione e compagnia:

– partecipare, sia a titolo gratuito che ricevendone compenso, a manifestazioni sportive culturali e ricreative organizzate da altri soggetti privati e pubblici in Italia come all’ estero;

– collaborare con altre Associazioni, Enti. Istituzioni che condividano le medesime finalità dell’Associazione:

– associarsi e/o affiliarsi ad Enti, Associazioni, Federazioni nazionali e internazionali nell’ambito delle varie discipline cinofile e cino-sportive.

L’Associazione svolge le sue attività nel massimo rispetto e tutela del benessere psico-fisico del cane, tenendo conto dell’etologia e della psicologia canina, salvaguardando e stimolando il corretto rapporto tra persone e cani in un’ottica zoo antropologica e senza l’utilizzo di metodi o pratiche coercitivi.

L’Associazione potrà svolgere, collateralmente alle attività istituzionali, attività integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. N. 460 del 4/12/1997, dalla Legge n. 383 del 7/1212000 e da successive modifiche legislative ed integrazioni normative. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà, in forma integrativa, compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari, nonché attività di supporto a quelle istituzionali purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti del C.S.E.N – Centro Sportivo Educativo Nazionale e le deliberazioni di quest’ultimo.

Art. 3 – Durata
L’Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere
controfirmate dall’ esercente la potestà parentale.

L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

– Assenza di condanne penali per delitti dolosi;

– Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.

Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti gli associati hanno eguali diritti. Tutti soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti

dell’Associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, a fruire dei servizi gestiti
dall’Associazione e a partecipare a qualsiasi attività organizzata dall’Associazione secondo le modalità stabilite negli eventuali regolamenti interni.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell’associato. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 7, che ne comportano la perdita. Le quote versate all’ Associazione non verranno rimborsate né all’ associato dimissionario, né all’ associato escluso.

I soci hanno il dovere di versare puntualmente le quote sociali stabilite, difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione, astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione, osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva, osservare quanto previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle delibere prese dagli organi sociali.

Art. 6 – Sanzioni per i soci
In caso di trasgressioni alle norme sportive e statutarie nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere all’associato le seguenti sanzioni:

– Ammonizione;

– Sospensione;

– Esclusione.

Art. 7 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’ Associazione nei seguenti casi:

– Dimissione volontaria;

– Mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;

– Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,

pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti;

– Decesso.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto.

L’associato radiato non può essere più ammesso.

In caso di morte del socio, la quota sociale non è trasmissibile agli eredi; l’erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 8 – Organi dell’Associazione
Gli organi sociali sono:

– l’Assemblea:

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo,

Art. 10 – Compiti dell’Assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e dell’eventuale bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea

dovrà essere indetta entro i termini di cui al 20 comma dell’art. 12.

L’assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 17, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre nelle competenze dell’Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 12:

– Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;

– Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche; – Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;

– Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’ art. 28.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’Assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’Assemblea.

Art. 11 – Diritti di partecipazione 


Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.

Il socio ha diritto a un voto (Art.2532 c.c.).

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 12 – Convocazione
La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.

In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 13 – Validità assembleare
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la
presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti
dall’ assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca o per un periodo determinato dall’ Assemblea ed i suoi componenti

sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

– Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

– Redigere l’eventuale bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea;

– Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

– Redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all’ attività sportiva e non, da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea degli associati;

– Promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall’assemblea;

– Provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e

dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all’Assemblea;

– Determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;

– Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’ Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell’ Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

– Adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dallo Statuto;

– Curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’ assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l’Associazione;

– Attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 17 – Dimissioni
Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri.

Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica
contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione
dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Art. 18 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante,

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.

Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’ elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso dì sua assenza o impedimento temporaneo ed in

quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Incompatibilità ed esclusioni
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

– Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;

– Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso:

– Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione e/o Ente Sportivi.

Art. 22 – Anno sociale
L’anno sociale e I ‘esercizio finanziario iniziano il 1°gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziarlo
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 24 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

– da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto:

– dalle somme versate dagli associati;

– da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da associati, da privati o da Enti.

Poiché l’Associazione si fonda sul principio dell’autofinanziamento basato sull’autogestione e sul volontariato, le sue entrate, per il conseguimento dei fini istituzionali, saranno costituite dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’ assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall’Associazione, da ogni ulteriore eventuale entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali. All’Associazione è fatto dunque divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 – Modifiche dello statuto
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Art. 27 – Norme sull’ordinamento interno
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’ elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà inoltre erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei Imiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 28 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’Assemblea, all’atto dì scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 – Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva o dall’Ente di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile compone il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione e/o Ente di appartenenza, questo sarà composto da un Arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Varese.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L’arbitrato avrà sede in Varese e l’Arbitro giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Ogni qual volta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o Ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo,

Art. 30 – Responsabilità dell’associazione
L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere agli associati e a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 31 – Rimandi
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli Art.36 e seguenti del Codice Civile, allo Statuto ed ai regolamenti del CONI e del CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili

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